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Data di pubblicazione
04.01.2023
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Il Sindaco è l’organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio quando non è previsto il Presidente del Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita, altresì, le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune; inoltre esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. (art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione (art. 46 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

L’elezione del Sindaco è disciplinata dagli articoli 71 e 72 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità sono disciplinate nel Capo II, Titolo III, Parte I del medesimo Decreto Legislativo.

Ultimo aggiornamento
04/01/2023