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Data di pubblicazione
05.01.2023
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del decreto di scioglimento, è disposta dall'Assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale congiuntamente con la proposta di scioglimento, qualora questa non sia già stata presentata. La sospensione non può comunque durare più di novanta giorni ed i suoi effetti cessano allo spirare di tale termine, salvo che non sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono immediatamente comunicati al Consiglio regionale ed al Parlamento e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale. Vengono inoltre comunicati al Prefetto competente per territorio.

Rimangono per ogni aspetto di competenza degli organi statali i provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 2 della Legge Regionale 7 ottobre 2005, n.13).

Ultimo aggiornamento
05/01/2023