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Bonnannaro, pittura murale
Bonnannaro, pittura murale
Data di pubblicazione
05.01.2023
Tempo di lettura
2 min

Nelle ipotesi previste dall’articolo 141 del D. Lgs. 267/2000 nonché negli altri casi previsti dalla legislazione statale, lo scioglimento dei consigli comunali e la nomina del commissario, ove prevista, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore degli enti locali, fatta eccezione, per quelli riconducibili a motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

La proposta dell'Assessore è accompagnata da una relazione contenente i motivi del provvedimento e la descrizione dei fatti che ad esso hanno dato luogo. La relazione viene allegata al decreto di scioglimento per essere pubblicata.

L'eventuale sospensione del consiglio comunale per motivi di grave ed urgente necessità, in attesa del decreto di scioglimento, è disposta dall'Assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale congiuntamente con la proposta di scioglimento, qualora questa non sia già stata presentata. La sospensione non può comunque durare più di novanta giorni ed i suoi effetti cessano allo spirare di tale termine, salvo che non sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono immediatamente comunicati al Consiglio regionale ed al Parlamento e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale. Vengono inoltre comunicati al Prefetto competente per territorio.

Rimangono per ogni aspetto di competenza degli organi statali i provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13).

Ultimo aggiornamento
05/01/2023