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Data di pubblicazione
05.01.2023
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Il  Presidente  della  Provincia  rappresenta  l'Ente,  convoca  e  presiede  il  Consiglio  provinciale  e  l'Assemblea  dei  sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre  funzioni attribuite dallo statuto. (Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" art. 1, comma 55)
Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia. (Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" art. 1, comma 58) 
Il Presidente della Provincia dura in carica quattro anni. (Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ​art. 1, comma 59)
Sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci della Provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. (Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ​art. 1, comma 60)
L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.  Le  candidature  sono  presentate  presso  l'ufficio  elettorale  appositamente  costituito  presso  la  sede  della  provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione. (Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ​art. 1, comma 61)
Il Presidente della Provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale. (Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ​art. 1, comma 62)
Il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco. (Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ​art. 1, comma 65) 
L’incarico di Presidente della Provincia è esercitato a titolo gratuito.(Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ​art. 1, comma 84)

Attualmente e fino all’insediamento dei Presidenti delle Province eletti a seguito delle elezioni di secondo grado, le funzioni previste dall’ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio sono attribuite ad un Amministratore Straordinario (L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, art. 24).

A seguito della modifica normativa della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 all'articolo 27, comma 6-bis (Consiglio Provinciale) come introdotta dall'articolo 1 della L.R. 20 settembre 2018, n. 39, con la quale si dispone che le elezioni dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali sono indette dal Presidente della Regione non oltre il 31 dicembre 2018, gli Amministratori Straordinari restano in carica fino all'insediamento dei Presidenti eletti ai sensi della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2.

 

Ultimo aggiornamento
05/01/2023