quesito

Procedure da seguire per l’individuazione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti degli Enti Locali - art. 36 Legge regionale n. 2/2016 e deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016 –

Data di pubblicazione
09.10.2018
Tempo di lettura
2 min
Risposta

Parere del 9 ottobre 2018 rilasciato dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze.

Preliminarmente, si rammenta che l’art. 36 della Legge regionale n. 2, recante norme sul riordino del sistema dell’Autonomie Locali della Sardegna, dispone che a decorrere dal primo rinnovo dell’Organo di revisione, successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge, i Revisori dei Conti degli Enti Locali sono individuati con il sistema dell’estrazione pubblica.

Segnatamente, tale disposizione legislativa prevede che l'Organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi per il Revisore unico e di cinque nomi per il Collegio dei Revisori, indicata dall'organo assembleare.

Al riguardo, la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 14/35 del 23.03.2016, ha approvato i criteri per la redazione dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e le relative modalità di nomina.

Ciò premesso, dalla documentazione pervenuta, si evince che il Consiglio Comunale di codesto Comune ha effettuato l’estrazione su una rosa di quattro nominativi in luogo di cinque, in violazione pertanto, della predetta Legge regionale.

La norma su citata, infatti, prevedendo per il collegio una rosa di cinque nomi è sottesa a garantire i principi di trasparenza e imparzialità della procedura di estrazione e dell’azione amministrativa.

Di contro, al diminuire della composizione numerica della rosa votata dal Consiglio Comunale, tale garanzia si riduce, annullando, conseguentemente, gli effetti della disposizione legislativa sopra richiamata.

Si soggiunge che a nulla rileva il fatto che dalla rosa siano stati espunti i nominativi non in possesso dei requisiti perché, riducendosi a quattro nomi, tale rosa mancava del requisito fondamentale prescritto dalla norma su riportata, impedendone, quindi, la successiva estrazione.

Pertanto, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto procedere a una nuova votazione per l’individuazione della rosa di cinque nominativi e su questa effettuare l’estrazione.