quesito

Poteri del Commissario Straordinario e adeguamento dello statuto dell’Unione alla Legge regionale 2/2016.

Data di pubblicazione
23.04.2018
Tempo di lettura
2 min
Risposta

Parere del 23 aprile 2018 rilasciato dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare, preliminarmente, che la Legge regionale n. 2/2016 promuove l’associazionismo dei Comuni, attraverso le Unioni di Comuni, per garantire l’uniformità dei livelli essenziali dei servizi e agevolare lo sviluppo socio–economico delle Comunità locali e, a tal fine, prevede appositi trasferimenti di risorse per la gestione delle funzioni associate.

Invero, la Giunta Regionale, con la deliberazione n.45/18 del 27 settembre 2017, ha approvato i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti per l’esercizio associato delle funzioni svolte dalle Unioni di Comuni, ai sensi dell’art.16 della Legge regionale n. 2/2016 sopra citata, prevedendo all’art. 3, lett. c) del relativo allegato che “In ogni caso, la difformità o il mancato adeguamento alla nuova disciplina introdotta dalla Legge regionale n. 2 del 2016, comporta la sospensione del pagamento dei contributi assegnati.”

Pertanto, il mancato adeguamento degli statuti alle predette prescrizioni legislative determina la perdita dei trasferimenti regionali, con grave nocumento per enti interessati sia in termini finanziari che gestionali.

Ciò premesso, si ritiene utile rammentare che al Commissario Straordinario, nominato ai sensi della legge regionale n.13 del 2005, sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco, come si evince dal decreto del Presidente della Regione n.39 del 6 aprile 2017, senza distinzione alcuna tra ordinaria e straordinaria amministrazione.

Ne consegue, per quanto qui rileva, che il Commissario Straordinario esercita tutte le attribuzioni del Consiglio Comunale e, pertanto, può adottare, senza nessuna limitazione, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 267 del 2000, tra i quali figurano anche le modifiche statutarie dell’Ente.

Inoltre, corre l’obbligo di sottolineare che l’adeguamento dello Statuto delle Unioni di Comuni alla Legge regionale di riforma delle autonomie locali, costituisce ope legis un adempimento previsto per garantire, tra l’altro, la corretta ed efficiente gestione dei servizi e, in quanto tale, si astrae da qualsiasi atto discrezionale che in linea teorica potrebbe incontrare se non limitazioni di carattere giuridico, problemi di condotta sotto il profilo etico-comportamentale.

Attese le considerazioni suesposte, si ritiene che la modifica statutaria di cui trattasi sia nella disponibilità del Commissario Straordinario, da assumere con i poteri del Consiglio Comunale.