quesito

Pari opportunità sulla composizione della Giunta nella quale è assente la rappresentanza femminile.

Data di pubblicazione
06.02.2018
Tempo di lettura
3 min
Risposta

Parere del 6 febbraio 2018 rilasciato dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze.

Occorre premettere che la legge 23 novembre 2012, n. 215 ha introdotto disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti Locali; in particolare l’articolo 1, comma 1, ha modificato il comma 3 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedendo che: “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali non elettivi del Comune e della Provincia, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti” e il secondo comma dello stesso articolo ha disposto che: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge gli Enti Locali adeguano i propri Statuti e Regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'art.6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo”.

Dalla lettura dello statuto di codesto Comune, consultabile on line, si evince che lo stesso non è stato adeguato alle precitate disposizioni.

Pertanto, si precisa che il nuovo assetto normativo richiede la modifica di tutte le disposizioni statutarie e regolamentari che attengono alle modalità di nomina dei rappresentanti del Comune in vari organismi, al fine di assicurare una presenza equilibrata di entrambi i sessi.

 

Ciò premesso, appare utile evidenziare che:

  1.  l’art. 1, c. 137, della legge n. 56/2014 ha previsto che: “nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”, mentre, per i restanti comuni, pur non essendoci prescrizioni cogenti a garanzia delle pari opportunità, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che le norme dettate dai citati articoli 6, 46 e 47 del Tuel non devono essere considerate norme di valore programmatico, ma precettive, ciò anche nel rispetto dell’art. 51 della Costituzione italiana che sancisce proprio il principio generale delle pari opportunità;
  2. il Ministero dell’Interno ha puntualizzato che “nel caso in cui lo statuto comunale non preveda la figura dell'Assessore esterno e il Consiglio Comunale sia composto da una rappresentanza di un unico genere, per la piena attuazione del citato principio di pari opportunità si dovrà procedere alle opportune modifiche statutarie che, comunque, sono rimesse alla autonoma valutazione dell'ente” (Ministero dell’Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali - Segreteria della Direzione Centrale - Prot. Uscita N.0006508 del 24/04/2014);
  3. l’art. 47 del decreto legislativo n. 267/2000 consente di nominare assessori tutti «i cittadini in possesso dei requisiti dì candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere» ed è pertanto in tale ambito che il Sindaco deve compiere la scelta degli Assessori «per garantire la tendenziale parità dei generi e non nell’ambito dei candidati del partito vittorioso, anche in considerazione del fatto che gli Assessori svolgono delicate ed importanti funzioni non al servizio del partito di riferimento, ma al servizio della cittadinanza» (Cfr C.d.S., Sez. V, sent. n. 3938 del 24 luglio 2014).

Pertanto, attese le considerazioni sopra esposte, si invita codesto ente ad adottare le conseguenti determinazioni.