quesito

Parere sui permessi degli amministratori locali di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto legislativo n.267 del 2000

Data di pubblicazione
29.11.2018
Tempo di lettura
3 min
Risposta

Al fine di agevolare la disamina del quesito, si ritiene opportuno, preliminarmente, riportare la disposizione dell’art. 77 del decreto legislativo 267/2000 che definisce lo status di amministratore locale, come segue: “La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.” nonché, per quanto qui di interesse, l’art.85 dello stesso decreto legislativo che stabilisce: “1.Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.

2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.”

Dalle predette disposizioni legislative si evince in maniera chiara:

  1. che la S.V., in qualità di consigliere comunale, riveste lo status di amministratore locale;
  2. che il ruolo di “socio individuale” ricoperto dalla S.V. nell’ASEL non è riconducibile allo status di amministratore locale, in quanto non contemplato dalle norme su richiamate;
  3. che ai sensi dell’art.85, comma 1, sopra riportato, le norme concernenti lo status degli amministratori locali si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Tale norma, tuttavia, va armonizzata con la disposizione del successivo comma 2 che pone in capo all’ente locale la facoltà di sostenere tali spese. Ne discende che compete all’ente locale, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, rappresentativa e finanziaria, la decisione di partecipare all’attività di tali associazioni, mediante propri rappresentanti, facendosi carico, nel contempo, delle relative spese. Di contro, nel caso di specie, la partecipazione della S.V. all’attività dell’Asel in qualità di “socio individuale”, appare come frutto di una scelta di carattere personale, una partecipazione a titolo meramente individuale e, pertanto, avulsa da qualsiasi investitura istituzionale che lo configuri “in rappresentanza” dell’ente locale. Per tali ragioni la S.V. potrà usufruire di regolari permessi solo in presenza di specifica delega da parte del sindaco del proprio comune.
  4. Analogamente, ad avviso di questo Servizio, il combinato disposto dei commi 1 e 2 del succitato articolo 85 escludono che un consigliere delegato da un sindaco di un altro comune possa usufruire dei permessi di cui trattasi.

 

 

                                                                                                    Il Direttore del Servizio

                                                                                                      Cristina Malavasi