quesito

Parere parere sull’ammissibilità del rimborso delle spese legali di cui all’art.86, comma 5, del decreto legislativo n.267 del 2000

Data di pubblicazione
01.04.2019
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Risposta

Si rappresenta preliminarmente che non rientra nelle competenze di questo Servizio pronunciarsi in merito a tale possibilità, giacché la materia di cui trattasi è nella disponibilità del comune ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 86 del decreto legislativo n.267 del 2000 e delle molteplici disposizioni contenute nello statuto comunale.

Inoltre, appare utile sottolineare che solo codesto ente, conoscendo l’evolversi della vicenda di cui alla sentenza oggetto della richiesta di parere, può esercitare la facoltà di dichiarare ammissibile il rimborso delle correlate spese legali degli amministratori in presenza dei prescritti requisiti, ovverosia stabilire l’assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato, individuare la presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti e, infine, stabilire l’assenza di dolo o di colpa grave. (Cfr. art.86,comma 5, D. Lgs n.267/200 e ss.mm.ii.).

Conseguentemente, il Servizio scrivente si trova nell’impossibilità di riscontrare dettagliatamente i quesiti posti, limitandosi a prospettare, nello spirito di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti tra la Regione e gli enti locali, alcune considerazioni di carattere generale in ordine all’argomento di cui trattasi.

In primo luogo giova rammentare che per quanto riguarda il riconoscimento del rimborso delle spese legali, la giurisprudenza amministrativa ha sancito la necessità del previo accordo fra l’ente e l’interessato in ordine alla nomina del legale, per cui ne discende che la stessa deve essere il risultato di un’opzione di comune gradimento.

Relativamente all’aspetto dell’invarianza di spesa si evidenzia che la giurisprudenza contabile ha chiarito che nell’ambito delle autonomie locali tale invarianza “va intesa nel senso che l’amministrazione deve provvedere attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente. La disposizione non preclude la spesa “nuova” solo perché non precedentemente sostenuta o “maggiore” solo perché di importo superiore alla precedente previsione (laddove prevista), ma la decisione di spesa comporterà oneri nuovi e maggiori, se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l’equilibrio di bilancio.A corollario, la previsione di bilancio costituisce sia il presupposto che il limite della spesa complessivamente ammessa. La mancata previsione iniziale o l’insufficiente stanziamento non possono essere superati riconoscendo il debito fuori bilancio, né è consentito apportare variazioni allo stanziamento senza prima aver rigorosamente accertato il mantenimento degli equilibri; del pari, non è consentito impegnare le somme iscritte se non sono garantite le entrate a copertura. (Cfr. Corte dei Conti Basilicata – Parere del 6 luglio 2017, n.45).

Pertanto, attese le considerazioni sopra esposte, sarà cura di codesto ente valutare e assumere le conseguenti determinazioni al riguardo.