quesito

Parere inerente incompatibilità degli Amministratori ai sensi dell’Art. 69, D.Lgs n. 267/2000

Data di pubblicazione
26.11.2019
Tempo di lettura
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Risposta

Le cause di ineleggibilità e incompatibilità sono ben delineate e disciplinate dal Capo II, Titolo III, Parte prima - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

In via preliminare, si rileva che la valutazione della sussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è attribuita dalla legge all'organo medesimo. È, infatti, principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi collegiali elettivi debbano esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti.

E’ stato richiesto un parere in merito all'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità, in relazione all'articolo 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo n. 267/2000, nei confronti del consigliere, in quanto si sostiene che lo stesso “… gestisce la ditta. Soc. coop. arl., mandante nell’ambito dell’ATI aggiudicataria dell’appalto relativo al servizio di raccolta rifiuti gestito dall’Unione dei comuni XXXXXXX cui il comune di XXXXXX aderisce.”.

Con riferimento al citato articolo 63, esso prevede al, comma 1, n. 2, l’incompatibilità per “colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune”.

Nel caso concreto, si apprende che “Con nota a firma di un legale, il Consigliere ha ritenuto che si debba escludere la configurabilità della fattispecie richiesta dall’art. 63, comma 1, n. 2, del D. L.gs. 267/2000 in ragione del qualità di socio-dipendente dello stesso.”.

Pertanto, se il consigliere Comunale dimostra che il suo ruolo all’interno della citata ditta non è riconducibile a ruoli “come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento”, non si prefigura nessuna incompatibilità riconducibile come causa ostativa di cui al punto 2), comma 1, dell'art. 63 del TUOEL.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Ente valuti se ricorrono, in relazione alla fattispecie concreta, i requisiti sopra indicati, l'esistenza dei quali porterebbe all'insorgenza dell'indicata causa di incompatibilità.

In conformità, infatti, al principio generale che ogni organo collegiale deliberi sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare prevista dall'art. 69 del decreto legislativo citato, che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto alla difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata, qualora sussistente.