quesito

L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle Autonomie Locali della Sardegna”. Art. 14 – Dirigente apicale Segretario Generale -

Data di pubblicazione
21.02.2018
Tempo di lettura
4 min
Risposta

Parere del 21 febbraio 2018 rilasciato dal Direttore del servizio Enti Locali.

Si rammenta, preliminarmente, che la riforma di cui alla Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il “Riordino del sistema delle Autonomie Locali della Sardegna” prevede un progetto organico che mira a una nuova e più razionale organizzazione delle Autonomie Locali.

A tal fine, la suddetta Legge regionale individua nei Comuni, singoli o associati, nelle Unioni di Comuni, nella Città Metropolitana e nelle Province (relativamente alle funzioni fondamentali) i soggetti deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art.118 della Costituzione.

Il processo di riforma passa, quindi, attraverso la riarticolazione territoriale e la ricollocazione delle funzioni non fondamentali delle Province.

Le finalità della Legge regionale n. 2/2016 sono state richiamate al fine di agevolarne la lettura in riferimento alle questioni poste da codesto ente con la richiesta di parere su emarginata.

Orbene, per quanto qui interessa, si rileva che l’art.14, comma 5, della stessa Legge regionale n. 2 del 2016, stabilisce testualmente che: Nelle unioni di comuni è nominato un dirigente apicale, scelto: a) in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle Province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), ivi comprese quelle soppresse, e tra coloro che sono iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali in servizio e tra i dirigenti di ruolo delle Comunità Montane; quindi tra coloro che abbiano svolto le funzioni di Segretario di Unione di Comuni o di Comunità Montana per almeno cinque anni negli ultimi dieci; b) a regime, tra i dirigenti degli Enti Locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

La norma testé citata si applica anche a codesto Ente, in quanto l’art. 7, comma 8, della Legge regionale anzidetta, dispone che le Comunità Montane costituite ai sensi della Legge regionale n. 12 del 2005, sono equiparate alle Unioni di Comuni, per cui sono destinatarie delle stesse disposizioni legislative previste per le Unioni di Comuni.

Ciò premesso, al fine di dare riscontro al quesito formulato da codesto ente, è di primaria importanza evidenziare che in virtù della potestà esclusiva in materia di Enti Locali, sancita dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Statuto Speciale per la Sardegna, la Regione ha legiferato in materia e, in particolare, ha ritenuto opportuno dettare specifiche norme in ordine alla determinazione della dotazione organica delle Unioni di Comuni e all’organizzazione e gestione del personale, come risulta dall’articolo su menzionato nel quale è inserita la disposizione di cui trattasi.

Tale disciplina, che tiene conto della riarticolazione territoriale e della ricollocazione delle funzioni non fondamentali delle Province, prevede uno specifico ordine di priorità per la copertura del posto di dirigente apicale.

Dalla nota inviata al Servizio scrivente, si evince che la procedura di assunzione a tempo determinato per 6 ore settimanali di un dirigente apicale Segretario Generale tramite bando pubblico emanato in seguito alle deliberazioni della Giunta comunitaria n. XX e n. XX, appare coerente con le disposizioni dell’art.14, comma 5, della Legge regionale n. 2 del 2016 e dello Statuto di codesta Comunità Montana.

Invero, se tale procedura ha previsto la copertura del posto di dirigente apicale secondo l’ordine prioritario di cui alla nota citata, lo stesso si appalesa pienamente legittimo, posto che in Sardegna trova applicazione la normativa dianzi indicata e non quella di cui all’art. 32, comma 5-ter, del decreto legislativo n.267 del 2000, anche in considerazione del fatto che tale norma è stata introdotta dalla Legge n.56 del 2014 e, pertanto, precedentemente all’entrata in vigore della Legge regionale n. 2 del 2016.

Al riguardo si precisa, a fortiori, che la Legge regionale n. 2 del 2016 è stata approvata con l’obiettivo di riformare il sistema delle Autonomie Locali della Regione, atteso il particolare momento storico ed economico-sociale della Sardegna e dalla necessità, appunto, di adeguarsi alla Legge n.56 del 2014, la quale al comma 145 dispone testualmente: “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le Regioni a Statuto Speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge.

Per completezza di quadro si soggiunge, infine, che la norma di salvaguardia prevista dall’art. 57 Statuto speciale che prevede: “Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato” non trova applicazione nel caso di specie, avendo la Regione Sardegna, come si è visto, legiferato in merito ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) dello stesso Statuto speciale, con la predetta Legge regionale n. 2 del 2016.