quesito

L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle Autonomie Locali della Sardegna”. Legittimità dell’azione amministrativa della Comunità Montana sulla destinazione dei fondi di cui all’art. 16.

Data di pubblicazione
21.02.2018
Tempo di lettura
2 min
Risposta

Parere del 21 febbraio 2018 rilasciato dal Direttore del servizio Enti Locali.

Al riguardo, si fa presente che l’art. 16 della Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il “Riordino del sistema delle Autonomie Locali della Sardegna” ha aggiornato le modalità di finanziamento per l’esercizio associato di funzioni.

In particolare, la stessa disposizione legislativa, al comma 3, ha previsto che: “I trasferimenti sono assegnati alle Unioni di Comuni tenendo conto dell’indice di svantaggio economico-sociale, delle economie di spesa sulla base di costi standard e degli indici di efficacia ed efficienza.” e nel contempo ha demandato alla Giunta regionale l’aggiornamento di tali indici.

In attuazione della predetta disposizione legislativa, la Giunta regionale con la deliberazione n.45/18 del 27 settembre 2017 ha approvato, per l’anno 2017, i nuovi criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti per l’esercizio associato delle funzioni svolte dalle Unioni di Comuni, come risulta dall’allegato alla stessa deliberazione.

Ebbene, il punto 6) di tale allegato prevede testualmente: “I finanziamenti sono destinati alla copertura di tutte le spese connesse alle funzioni/servizi svolti in forma associata, comprese le spese di investimento strumentali al loro esercizio”, per cui si ritiene di poter affermare che tali finanziamenti possono essere utilizzati anche per il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori a tempo determinato se impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata per conto dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, ovvero per le funzioni e i servizi di carattere generale ad essi funzionali.