quesito

Indizione referendum consultivo in merito all’appartenenza di un Comune ad un’altra Provincia.

Data di pubblicazione
05.12.2018
Tempo di lettura
2 min
Risposta

Parere del 5 dicembre 2018 rilasciato dal Direttore del Servizio degli Enti Locali e Finanze.

Si rappresenta preliminarmente che non rientra nelle competenze di questo Servizio pronunciarsi in merito a tale possibilità, giacché la materia di cui trattasi è nella disponibilità del Comune ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell’art. 69 dello Statuto comunale.

Tuttavia, nello spirito di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti tra la Regione e gli Enti Locali si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, è doveroso evidenziare che i riferimenti alla Legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 concernente il “Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l’istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali”, effettuati nella richiesta di parere che si riscontra, sono inconferenti in quanto a seguito dell’esito della consultazione referendaria regionale svoltasi il 6 maggio 2012, il Presidente della Regione, con decreto n. 66 del 25 maggio 2012, ha disposto l’abrogazione di tale Legge regionale.

Pertanto, non avendo la Regione, nell’ambito della sua potestà legislativa primaria, disciplinato ulteriormente la materia, si ritiene di poter affermare, in riferimento al quesito posto, che le fonti giuridiche di riferimento restano l’art. 43 dello Statuto Speciale e le relative norme statali, nello specifico l’art. 21, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 2000 che prevede la procedura per la revisione delle Circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Province.

Ciò premesso, il Servizio scrivente, astraendosi da qualsiasi valutazione di merito e/o di opportunità sull’argomento oggetto di consultazione popolare e sulla percorribilità giuridica degli eventuali atti conseguenti all’esito della stessa, ritiene che la celebrazione del referendum di cui trattasi, quale strumento di supporto all’azione amministrativa dell’Ente, sia coerente con la vigente legislazione regionale e statale e con le norme statutarie di codesto Comune.