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Data di pubblicazione
05.01.2023
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5 min
Sono organi di governo del comune il Sindaco, la Giunta, il Consiglio.
Il Sindaco
Il Sindaco è l’organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio quando non è previsto il Presidente del Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita, altresì, le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune; inoltre esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. (art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione (art. 46 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
L’elezione del Sindaco è disciplinata dagli articoli 71 e 72 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità sono disciplinate nel Capo II, Titolo III, Parte I del medesimo Decreto Legislativo.
La Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della Giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. (art. 48 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Nei comuni della Sardegna il numero degli Assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato all’unità superiore, del numero dei Consiglieri comunali, computando a tale fine il Sindaco (art. 1 L.R. 22 febbraio 2012, n. 4 come modificato dall’art. 1, della L.R. 19 giugno 2015, n. 16).
Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta (art. 53 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
Il Consiglio
Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
   a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
   b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
   c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
   d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
   e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
   f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
   g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
   h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
   i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
   l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
   m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza." (art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L’elezione dei Consigli comunali, la loro durata in carica e la loro posizione giuridica sono regolati dagli articoli da 38 a 45 e dagli articoli 71 e 73 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10.

Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità sono disciplinate nel Capo II, Titolo III, Parte I del medesimo decreto legislativo. 

"Nei comuni della Sardegna, il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e:
  a) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  b) da 28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  c) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
  d) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
  e) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
  f) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
  g) da 10 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti."
(art. 1 L.R. 22 febbraio 2012, n. 4, modificato dall’art. 2 della L.R. 12 marzo 2015, n. 7)

 

 
 
Ultimo aggiornamento
05/01/2023