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Enti locali: il 5 agosto 2015 approvata una nuova legge regionale non ancora pubblicata sul B.U.R.A.S. che modifica le modalità di erogazione del fondo unico per gli enti locali.

Data di pubblicazione
06.08.2015
Tempo di lettura
2 min
Le nuove disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. hanno profondamente modificato la disciplina dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, con rilevanti conseguenze nell’ambito dei processi contabili e dei procedimenti amministrativi. Nello specifico, per quanto riguarda i trasferimenti del fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, l’introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata (CFP) comporta che gli enti locali possano assumere impegni di spesa in relazione all’accertamento in entrata del corrispondente ammontare delle risorse a sua volta impegnate dalla Regione. Nell’attuale ordinamento contabile, per effetto del citato principio, le disposizioni regionali di cui ai commi 17 e 18 dell’artico 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, costituivano una limitazione nelle rilevazioni contabili che non consentivano all’Amministrazione di impegnare in favore degli enti locali l’intera somma loro spettante. Tutto ciò impattava negativamente nell’attività gestoria degli enti e in particolare sulla predisposizione del bilancio di previsione. È per questo motivo che con l’articolo 4 della legge regionale approvata il 5 agosto 2015 “Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie", sono state abrogate le disposizioni di cui ai predetti commi 17 e 18 dell’artico 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6. È stata infine sostituita la modalità prevista per l’erogazione del fondo unico di cui al comma 3 dell’articolo 10 della Legge Regionale del 29 maggio 2007 che potrà meglio conciliarsi col nuovo sistema contabile armonizzato, da concordare sentita la Conferenza Regione – enti locali.
Ultimo aggiornamento
01/08/2018