quesito

Parere sui permessi retribuiti – Città Metropolitana 

Data di pubblicazione
15.02.2019
Tempo di lettura
4 min
Risposta

Si ricorda, preliminarmente, che l’art.21, rubricato “Consiglio metropolitano e conferenza metropolitana”, della legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 riguardante il “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, al comma 7 stabilisce testualmente che: “La composizione e le funzione della conferenza metropolitana sono disciplinate dall’art.1, commi 8, 9 e 42, della legge n.56 del 2014. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana”.

Lo stesso art.21, al comma 4, prescrive che: “Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi allo status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000.” e l’art.2, comma 12, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 recante “Legge di stabilità 2017” dispone che: “Negli enti locali della Sardegna, anche in seguito all'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2016 e della legge regionale 20 aprile 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)), per la disciplina dei permessi si applica l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), ed è di conseguenza consentito ai componenti degli organi elettivi di usufruire del permesso retribuito per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi organi; ai relativi oneri si fa fronte con le risorse trasferite agli enti locali ai sensi del fondo previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007”.

Ne discende che la Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Cagliari trae origine dalla legge n.56 del 2014, alla quale la norma regionale dianzi citata fa espresso rinvio e che relativamente agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi degli amministratori che rivestono tale status, come sopra esposti, occorre fare riferimento alla legislazione statale e regionale vigente in materia.

In particolare, giova evidenziare che ai sensi della legislazione statale anche il componente della Conferenza metropolitana riveste lo status di amministratore locale e, in quanto tale, ha diritto di usufruire dei relativi permessi (Cfr articoli 2, comma 1, e 77 del decreto legislativo n.267 del 2000).

Ciò posto, al fine di dirimere la problematica rappresentata, si ritiene doveroso rammentare che il suddetto art.2, comma 12, della legge di stabilità 2017 fa esplicito riferimento alla disposizione di cui all’art.2, comma 1, della legge regionale n.4 del 2012 con la quale il Consiglio regionale della Sardegna, tra l’altro, ha disposto la disapplicazione del comma 21 dell’art.16 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148.

Ebbene, il comma 21, testé richiamato, stabilisce che: “All’articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, le parole: “per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli” sono sostituite dalle seguenti: “per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento”.

Per completezza di quadro, si soggiunge che l’art.79 su riportato, per quanto qui interessa, si rivolge ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

Si evince, quindi, che le disposizioni legislative finora scrutinate si riferiscono all’organo “Consiglio” e che il legislatore regionale, in virtù della potestà esclusiva in materia di enti locali, ai sensi dall’art.3, comma 1, lett.b) dello Statuto Speciale per la Sardegna, è in intervenuto in merito.

Infatti, il Consiglio regionale, dapprima con la legge regionale n.4/2012 e poi con la legge regionale n.5/2017, disapplicando l’art.16, comma 21, del decreto legge 138/2011, ha inteso effettuare una precisa dicotomia tra gli organi degli enti locali, attribuendo solo a quelli elettivi una maggiore agibilità in termini temporali, chiaramente funzionale all’incarico elettivo ricoperto e pienamente coerente con il principio sancito dall’articolo 51 della Costituzione.

Appare, altresì, utile significare che la magistratura contabile pronunciandosi in un caso analogo a quello in esame si è espressa nel senso che “si impone una lettura rigorosa delle norme sui permessi di che trattasi e, stante il loro carattere eccezionale, è negata ogni estensione ai casi non espressamente considerati. In questa prospettiva, la Corte Costituzionale ha posto l’accento sull’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel disciplinare la materia; ciò riduce, di conseguenza, i poteri interpretativi del giudice, non consentendo l’enucleare permessi normativamente non previsti o accordare ad alcuni soggetti la disciplina che è propria di altri. (Corte dei Conti - Sez. Contr. Lombardia Delib. 02.02.2016, n.21)

Pertanto, attese le considerazioni sopra esposte, si comunica che a parere del Servizio scrivente, i componenti della Conferenza metropolitana non possono beneficiare dell’intera giornata in cui sono convocate le relative riunioni, non essendo lo stesso organo menzionato dalla corrispondente legislazione regionale.