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Data di pubblicazione
05.01.2023
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Il potere sostitutivo, qualora i comuni omettano di compiere, entro i termini stabiliti dalla legge, atti obbligatori per legge, statuto o regolamento, è esercitato dalla Regione (Cfr. in via generale e per i provvedimenti riguardanti il bilancio di previsione, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e il rendiconto della gestione gli articoli 26, 27 e 28 della Legge Regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e il combinato disposto di cui agli articoli 141, 193 e 227 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e dell’art. 5-bis della Legge Regionale 7 ottobre 2005, n. 13, come modificata da Legge Regionale 1 giugno 2006, n. 8)

Analogamente, in caso di ritardo o di omissione da parte dei comuni di atti obbligatori per legge nell’esercizio delle funzioni loro conferite, il potere sostitutivo è in capo alla Regione ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9. Tale procedura si applica in tutti i casi in cui le leggi regionali, anche di settore, prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti degli enti locali.

La procedura dell’intervento sostitutivo prevede, nei confronti del comune inadempiente, una prima interlocuzione e poi una diffida ad ottemperare entro un termine prestabilito, solitamente 20/30 giorni, trascorso il quale il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta per provvedere in merito e nel contempo, qualora l’inadempienza riguardi l’approvazione del bilancio di previsione, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e il rendiconto della gestione è avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale. 

Ultimo aggiornamento
05/01/2023