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Data di pubblicazione
05.01.2023
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La Giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della Giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 48)
Nei comuni della Sardegna il numero degli Assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato all’unità superiore, del numero dei Consiglieri comunali, computando a tale fine il Sindaco (L.R. 22 febbraio 2012, n. 4, art. 1, come modificato da L.R. 19 giugno 2015, n. 16, art. 1).

Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 53)

Ultimo aggiornamento
05/01/2023