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Data di pubblicazione
05.01.2023
Tempo di lettura
2 min
Le province, quali enti con funzioni di area vasta,esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
  1. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
  2. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
  3. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
  4. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali;
  5. gestione dell’edilizia scolastica;
  6. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. (Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", art. 1, comma 85)
Le Province esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
  1. cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
  2. cura delle relazioni istituzionali con Province, Province Autonome, Regioni, Regioni a Statuto speciale ed Enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli Enti predetti. (Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", art. 1, comma 86);
  3. la provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e di procedure selettive. (Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", art. 1, comma 88)
Ultimo aggiornamento
05/01/2023