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Sassari, Palazzo della Provincia
Sassari, Palazzo della Provincia
Data di pubblicazione
05.01.2023
Tempo di lettura
2 min
Il Consiglio Provinciale è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale. (Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", art. 1, comma 69)
L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta' degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. (Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", art. 1, comma 71), 
Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da dodici componenti nelle Province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle Province con popolazione fino a 300.000 abitanti. (Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna", art. 27, comma 2)  
Lo scioglimento dei consigli provinciali e la nomina dell'Amministratore Straordinario, ove prevista, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali.
La proposta dell'Assessore è accompagnata da una relazione contenente i motivi del provvedimento e la descrizione dei fatti che ad esso hanno dato luogo. La relazione viene allegata al decreto di scioglimento per essere pubblicata.
Attualmente e fino all’insediamento dei Presidenti delle Province eletti a seguito delle elezioni di secondo grado, le funzioni previste dall’ordinamento in capo al Presidente della provincia, alla Giunta e al Consiglio sono attribuite ad un Amministratore Straordinario (L.R. n. 2 del 2016art. 24).
A seguito della modifica normativa della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 all'articolo 27, comma 6-bis (Consiglio Provinciale) come introdotta dall'articolo 1 della L.R. 20 settembre 2018, n. 39, con la quale si dispone che le elezioni dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali sono indette dal Presidente della Regione non oltre il 31 dicembre 2018, gli Amministratori Straordinari restano in carica fino all'insediamento dei Presidenti eletti ai sensi della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2.
Ultimo aggiornamento
05/01/2023