L’ordinamento ed il funzionamento delle Compagnie Barracellari sono regolati dalla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25. Una norma speciale ed esclusiva della Sardegna che pur risentendo profondamente del periodo storico in cui è stata formulata, rappresenta ancora oggi un “unicum” di notevole interesse storico, giuridico-amministrativo e istituzionale. La legge esplica la propria efficacia nel solo territorio regionale.

Le origini dell’istituto barracellare sono piuttosto antiche, risalgono per taluni aspetti al periodo giudicale.
Storicamente la denominazione e le caratteristiche simili, a quella delle odierne compagnie, risalgono a partire dalla seconda metà del XVI secolo. 
Inizialmente erano composte da cittadini di buona condotta "proprietari di beni stabili al netto da ipoteche", armati di fucile e di rivoltella, al comando di un Capitano ma non costituivano corpo militarmente organizzato i loro componenti erano comunque equiparati agli agenti della pubblica sicurezza.
La Compagnia barracellare è un organismo a cui sono affidati importanti compiti di natura privatistica e pubblicistica e di cui i Comuni si dotano, liberamente, diventando, di conseguenza, i primi diretti interlocutori e responsabili del corretto funzionamento delle stesse e rispetto alle quali esercitano anche la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa ai sensi dell’art. 17, c.8 della L.R.25/88. 
Le compagnie sono dedite istituzionalmente alla tutela della proprietà rurale ed alla prestazione assicurativa per i danneggiamenti subiti dei beni affidati alla loro custodia. Tra i diversi compiti collaterali e di collaborazione con le autorità territoriali spiccano le materie di competenza della regione sarda tra cui la tutela dell’ambiente e il servizio antincendio. 
Le compagnie barracellari possono operare in forma associata fra comuni confinanti e diffuse su tutto il territorio regionale

Ultimo aggiornamento
28/12/2022