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Data di pubblicazione
05.01.2023
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Il potere sostitutivo, qualora i comuni omettano di compiere, entro i termini stabiliti dalla legge, atti obbligatori per legge, statuto o regolamento, è esercitato dalla Regione (Cfr. in via generale e per i provvedimenti riguardanti il bilancio di previsione, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e il rendiconto della gestione gli articoli 26, 27 e 28 della Legge Regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e il combinato disposto di cui agli articoli 141, 193 e 227 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e dell’art. 5-bis della Legge Regionale 7 ottobre 2005, n. 13, come modificata da Legge Regionale 1 giugno 2006, n. 8)

Ultimo aggiornamento
05/01/2023